Il dramma degli Immigrati e il diritto internazionale
di J. Lau e C. Giangiacomo
Mentre le notizie delle guerre dichiarate e non dichiarate sono diventate quasi una normalità quotidiana anche i 50.000 morti nelle acque del mediterraneo non provocano più tanto scalpore o orrore . Questi morti hanno invece clandestinamente e profondamente cambiato la nostra percezione delle regole che la comunità internazionale ha sviluppato da secoli per garantire a tutti gli uomini i diritti fondamentali e in primis il loro diritto alla vita
La risposta che la politica italiana ed europea offre di fronte alla crescente xenofobia oltre ad essere eticamente vergognosa appare non più conforme alle regole del diritto internazionale .
Cominciamo con articolo 12 della patto per i diritti civili e politici del 19.12.1966: “Ogni persona ha il diritto di lasciare ogni paese anche il proprio”. Una politica che con mezzi militari ostacola la fuga delle persone che vogliono lasciare il proprio paese, nella maggior parte devastato da una guerra civile e/o “umanitaria”, da una siccità decennale o da una dittatura deve essere considerata illecita ipso iure.
Con il protocollo di Ginevra del 31.1.1967, la Convenzione delle Nazioni Uniti del 1951 sui profughi è stata esteso a tutte le situazioni di crisi umanitarie in cui le persone in pericolo sono in fuga per motivi di razza , di religione , di nazionalità , di convinzione politica o appartenenza ad un gruppo perseguitato e che si trovano fuori dai confini della loro patria e che non possono o vogliono per motivi ragionevoli chiedere la tutela del loro paese.
Una volta in mare ogni tentativo di fermarli e rimandarli sulle coste africane ove non vogliono ritornare è contrario al diritto internazionale che gli garantisce, anche con la direttiva Europea n. 33/2013 il diritto alla protezione internazionale e il riconoscimento dello stato di profugo anche se vengano in massa (direttiva CEE n. 55/2001) .1
Pertanto se il loro barcone è in avaria il capitano di qualunque nave commerciale, militare o privata ONG è obbligato di prestare soccorso e di portare i profughi-immigrati al porto più vicino ma certo non ad un porto di un paese dove devono temere maltrattamenti, schiavitù o campi di concentramenti. (art 12 della convenzione di Ginevra del 29.4.1958 sull’alto mare e art 98 della Convenzione Montego Bay del 10.12.1982 ) .
La polemica quindi sulla immigrazione clandestina e sulle organizzazione non governative si muove fuori dai limiti che lo stesso diritto internazionale ha posto agli stati. Anzi lo stesso diritto internazionale ed Europeo impone gli agli stati europei di abbandonare la politica di inerzia che si è trasformato in una voluta ed espressa disumana abrogazione delle norme del diritto umanitario internazionale.
Il diritto internazionale garantisce a noi europei lo scambio commerciale e l’accesso ai mercati internazionale ed alle indispensabili risorse energetiche , è fondamentale per la ns. industria e per il ns. benessere. Dobbiamo finalmente riconoscere che il medesimo diritto internazionale indiscriminatamente applicato garantisce le vite delle persone che cercano rifugio. Lasciare loro morire tra le onde del mare mediterraneo non è soltanto una questione politica e morale ma soprattutto una violazione del diritto internazionale.
Studio Legale Lau Firenze Via delle Farine 2
1Articolo 3 1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra. 2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento. 3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali competenti. 4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore. 5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea. CAPO II Durata ed applicazione della protezione temporanea